A seguito di opposizione del conduttore a sfratto di morosità, il Giudice,rilevato che le parti non hanno esperito il tentativo di conciliazione disposto dallo stesso, ha dichiarato improcedibile (lo sfratto) la domanda di risoluzione sottesa all’intimazione di sfratto per morosità. Pertanto nella sentenza in esame, l’improcedibilità, colpisce l’attore in senso sostanziale e non l’opponente.