L’obbligo della mediazione si applica anche alla domanda riconvenzionale “inedita” laddove attenga alle materie elencate dal legislatore. Sono queste le conclusioni cui approda il Tribunale di Verona, nell’ordinanza del 12 maggio scorso (qui sotto allegata), pronunciandosi su una questione che vede ancora una giurisprudenza altalenante.
Nella vicenda, un cliente aveva trascinato la propria banca in giudizio la quale aveva proposto riconvenzionale per far condannare parte attrice al pagamento di oltre 32mila euro a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente.