il Tribunale di Modena (sentenza 30 ottobre 2019) si pronuncia su una controversia in materia di contratti bancari
La sentenza 30 ottobre 2019 (testo in calce) del Tribunale di Modena riguarda una controversia in materia di contratti bancari (nella specie veniva chiamato in giudizio un istituto bancario per sentir dichiarare la nullità di alcuni contratti di conto corrente, con particolare riguardo all’anatocismo trimestrale ed alle clausole prevedenti interessi usurari, con susseguente domanda di ripetizione dell’indebito e di risarcimento danni).
La materia è, come noto, assoggettata alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 bis. d.lgs. 28/2010).
All’incontro svoltosi avanti al mediatore, però, si presentavano unicamente gli avvocati delle parti (i quali esprimevano parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione); di talché il procedimento veniva chiuso con esito negativo.
Ciò considerato, in giudizio veniva eccepita l’improcedibilità del giudizio per ommesso esperimento della procedura di mediazione.
Alla luce di quanto esposto, la pronuncia in commento afferma come emerga l’irritualità della procedura di mediazione nella specie esperita, con conseguente improcedibilità del giudizio.
Richiamando l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, in particolare, il Giudice (richiamando Trib. Pavia 18 maggio 2015 e Firenze 19 marzo 2014) afferma che, in sostanza, sono unicamente le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, i naturali, oltre che indispensabili, interlocutori, del mediatore, chiamati a partecipare al primo incontro compositivo ed a quelli successivi. Con la conseguenza che in caso contrario la condizione di procedibilità del giudizio non può ritenersi attuata e soddisfatta.
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